Concorso pubblico, per esame, per la copertura di millecentoottantotto posti di allievo agente della Polizia di Stato. (GU n.79 del 04-10-2022)  (scad. 3 novembre 2022)  

 IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997,  n.
354, recante  «Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia», e, in particolare, l'art. 6; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina nei rapporti con la  pubblica  amministrazione  e
nei procedimenti giudiziari»  e,  in  particolare,  l'art.  33,  come
modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
l'art. 26, concernente le qualita' di condotta di cui  devono  essere
in possesso i candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»  e,  in  particolare,  gli  articoli  22  e
seguenti, in materia di  accesso  ai  documenti  amministrativi  e  i
relativi atti attuativi; 
    Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  4  ottobre  1990,  n.  276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.  359,
recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle  Forze
di polizia,  disposizioni  per  lo  snellimento  delle  procedure  di
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle
sezioni di polizia giudiziaria»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare,  l'art.  35,  comma  6,
circa le qualita' di condotta che devono  possedere  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
e l'art. 37, comma 1, come  modificato  dal  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75, circa l'accertamento nei pubblici concorsi, della
conoscenza da parte dei candidati dell'uso  delle  apparecchiature  e
delle  applicazioni  informatiche  piu'  diffuse   e   delle   lingue
straniere; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101; 
    Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  modificato
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  recante  il  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare l'art. 703,  nel
quale sono determinate le riserve di posti per i volontari  in  ferma
prefissata nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere  iniziali
nelle Forze di polizia a ordinamento civile o militare; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e,
in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica,  delle  domande  per  la  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto l'art. 1, commi 287 e seguenti,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, concernente «Bilancio di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2018-2020», l'art. 1, commi 381 e seguenti, della legge  30  dicembre
2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e
l'art. 19 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione  tecnologica»,  recanti  disposizioni  per   l'assunzione
straordinaria di allievi agenti; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95»; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano  modificazioni  alla
legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al  predetto
Codice  dell'amministrazione  digitale  in   materia   di   identita'
digitale; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile 2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e, in  particolare,
l'art. 16-quater, che autorizza l'assunzione di  500  allievi  agenti
della Polizia di Stato,  attingendo  dall'elenco  degli  idonei  alla
prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 1650
allievi agenti della Polizia di Stato, bandito con decreto  del  Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,  del  29
gennaio 2020, nei limiti di quota parte delle  facolta'  assunzionali
non soggette alle riserve di posti di  cui  all'art.  703,  comma  1,
lettera c), del Codice dell'ordinamento militare, di cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184,  di  approvazione  del  «Regolamento  recante  disciplina  in
materia di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, contenente «Regolamento recante le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  13  luglio  2018,  n.
103,   di   approvazione   del   «Regolamento   recante   norme   per
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia
di Stato»; 
    Attesa la necessita'  di  assumere  millecentoottantotto  allievi
agenti della Polizia di Stato, in relazione  alle  esigenze  previste
per l'anno 2022, nel rispetto delle aliquote previste dall'art.  703,
comma 1, lettera c), del Codice dell'ordinamento militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1.   E'   indetto   un   concorso   pubblico,   per   esame,    a
millecentoottantotto posti di allievo agente della Polizia di  Stato,
aperto ai  cittadini  italiani  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 3. 
                               Art. 2 
 
                  Riserve dei posti per i bilingui 
 
    1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1  del  presente  bando,
tredici  posti  sono  riservati  ai  possessori   dell'attestato   di
bilinguismo (lingue italiana e tedesca) di livello di  competenza  B2
del Quadro comune europeo di  riferimento  per  la  conoscenza  delle
lingue del Consiglio d'Europa, ai sensi dell'art. 33 del decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dell'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e
dell'art. 6, comma 1, lettera d), del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. 
    2. I suddetti posti riservati, se non  coperti  per  mancanza  di
aventi  titolo,  saranno  assegnati  agli  idonei,  secondo  l'ordine
decrescente della graduatoria finale di merito, di  cui  all'art.  15
del presente bando. 
                               Art. 3 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. I requisiti di partecipazione sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) diploma di scuola secondaria di II grado o equipollente  che
consente l'iscrizione ai  corsi  per  il  conseguimento  del  diploma
universitario, fatta salva la possibilita' di  conseguirlo  entro  la
data di svolgimento della prova d'esame scritta di cui all'art. 8; 
      d) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver compiuto il 26°
anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino ad un  massimo  di
tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare  prestato  dai
candidati; 
      e) possesso delle qualita' di condotta previste  dall'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      f)  efficienza  fisica  e   idoneita'   fisica,   psichica   ed
attitudinale all'espletamento dei compiti connessi alla qualifica.  I
requisiti  di  idoneita'  fisica,   psichica   ed   attitudinale   si
considerano  in  possesso  dei   candidati   esclusivamente   qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti; l'eventuale acquisizione dei requisiti  in  un  momento
successivo non rileva ai fini dell'idoneita'. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi  dall'inidoneita'   psico-fisica,   espulsi   o   prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate o nelle Forze di  polizia,  ovvero  destituiti,  dispensati  o
dichiarati decaduti dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito  di  procedimento  disciplinare,  nonche'  coloro  che  hanno
riportato condanna anche non definitiva per delitti  non  colposi,  o
che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi  per
i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati
senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero  assoluzione  o
proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimenti   non
definitivi. 
    3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza  del
termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, ad eccezione del diploma di scuola secondaria di  II  grado
che,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  6,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, puo' essere  conseguito  entro  la
data di svolgimento della prova d'esame. 
    4. A pena di esclusione, i candidati devono mantenere i requisiti
di partecipazione fino al termine  della  procedura  concorsuale,  ad
eccezione di quello relativo ai limiti di eta'. 
    5. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della condotta  e  quelli  dell'efficienza  fisica  e  dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al  servizio,  nonche'  le  cause  di
risoluzione di precedenti rapporti  di  impiego  presso  la  pubblica
amministrazione e la veridicita' delle dichiarazioni  rilasciate  dai
candidati. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di
ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia'  assoggettati  ai
controlli a campione svolti durante  l'espletamento  delle  procedure
concorsuali,  sono  effettuati  entro  la  data  di  conclusione  del
prescritto  corso  di  formazione.  I  controlli  sono  svolti  dalle
competenti   articolazioni   dell'Amministrazione   della    pubblica
sicurezza,  anche  mediante  richieste  rivolte  alle   articolazioni
centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della
documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego
con efficacia retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della mancata
veridicita' del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei
controlli, con decreto del Capo della Polizia  -  direttore  generale
della pubblica sicurezza, ferma restando la responsabilita' penale. 
    6. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno  o
piu' dei requisiti prescritti, e' disposta in qualsiasi  momento  con
decreto del Capo della Polizia - direttore  generale  della  pubblica
sicurezza. 
                               Art. 4 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematiche 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  utilizzando   esclusivamente   la
procedura        informatica        disponibile         all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it  (dove  si  dovra'  cliccare
sull'icona   «Concorso   pubblico»).   A    quest'ultima    procedura
informatica, il  candidato  potra'  accedere  attraverso  i  seguenti
strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   Digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it 
      b) Sistema di identificazione  digitale  «Entra  con  CIE»  con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata  dal
comune di residenza. 
    Si potra' accedere con tre modalita': 
      1. «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato  un  lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare  il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il «Software CIE»; 
      2. «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 
      3. «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la  lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card  contactless,  l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia  NFC  e
dell'app «Cie ID». 
      2. Qualora il candidato voglia modificare o revocare la domanda
gia' trasmessa, la deve annullare per inviarne  una  nuova  versione,
entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni  caso,  alla
scadenza del predetto termine, il sistema informatico  non  ricevera'
piu' dati. 
                               Art. 5 
 
            Compilazione della domanda di partecipazione 
 
    1. Nella domanda di partecipazione, il candidato deve dichiarare: 
      a) il cognome e il nome; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata  (PEC),  personalmente
intestata,  da  utilizzare  per  l'invio   e   la   ricezione   delle
comunicazioni relative al concorso; 
      d) il codice fiscale; 
      e) se intende concorrere ai posti riservati di cui all'art.  2.
A tal fine, il candidato in  possesso  del  prescritto  attestato  di
bilinguismo dovra' specificare la lingua, italiana o tedesca, in  cui
intende sostenere la prova scritta; 
      f)  il  titolo   di   studio   richiesto,   con   l'indicazione
dell'istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e  di
tutte le altre informazioni previste, in proposito,  dalla  procedura
online; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana; 
      h) l'iscrizione alle liste elettorali oppure  il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      i) le eventuali condanne penali  a  proprio  carico,  anche  ai
sensi dell'art. 444 c.p.p., e anche non definitive, per  delitti  non
colposi, nonche' le eventuali imputazioni in procedimenti penali  per
delitti non colposi per i quali  e'  sottoposto  a  misura  cautelare
personale, o lo e' stato senza successivo annullamento della  misura,
ovvero  assoluzione  o  proscioglimento  o  archiviazione  anche  con
provvedimenti non definitivi. In caso positivo, il  candidato  dovra'
precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che
lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento; 
      l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego per motivi  diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,
specificando  se  sia  stato  espulso  o  prosciolto,  d'autorita'  o
d'ufficio, da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  o  nelle
Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento disciplinare; 
      m) l'eventuale possesso dei titoli di  preferenza  compatibili,
ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonche'
dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2013, n.  98,  o
da altre disposizioni normative; 
      n) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno  comunicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» n. 93 del 25 novembre 2022 e che tale comunicazione ha  valore
di notifica a tutti gli effetti; 
      o) di essere a conoscenza delle  responsabilita'  anche  penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. 
    2. Non saranno valutati i titoli di riserva ne' di preferenza  di
cui al comma 1, lettere e) e m), che non siano stati dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso. 
    3. Il candidato deve  segnalare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione di residenza,  recapito  e  dell'indirizzo  pec  personale
dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative  al  concorso,
nonche'  qualsiasi  variazione  della  sua   posizione   giudiziaria,
successiva alla dichiarazione di cui al  comma  1,  lettera  i),  con
apposita comunicazione al Servizio concorsi della Direzione  centrale
per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di
Stato  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,   da   inviarsi
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
[email protected] - unitamente a copia fronte/retro di un
valido documento d'identita', in formato PDF. 
    4. Tramite l'accesso al portale «concorsi  online»,  sezione  «le
mie  domande»,  il  candidato  puo'  scaricare,   in   versione   PDF
stampabile, copia della domanda che ha trasmesso. 
    5. L'amministrazione non e' responsabile qualora il candidato non
riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o incomplete
indicazioni dell'indirizzo o  recapito  da  lui  fornito,  oppure  di
mancata o tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo  o
recapito, anche telematico. 
                               Art. 6 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
    1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgera'  in  base
alle seguenti fasi: 
      a) prova d'esame scritta; 
      b) prova di efficienza fisica; 
      c) accertamenti dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) accertamenti dell'idoneita' attitudinale. 
    2. Il mancato  superamento  della  prova  d'esame  scritta  o  di
efficienza fisica o di uno degli accertamenti  elencati  al  comma  1
comporta l'esclusione dal concorso. 
    3. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle fasi concorsuali «con riserva». 
    4. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte  alla  prova  di  efficienza  fisica  e  ai
prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della
prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione  di  tale
stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga
ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su
istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in
data compatibile con i  tempi  necessari  per  la  definizione  della
graduatoria. 
                               Art. 7 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta  da  un
funzionario della Polizia di Stato  con  qualifica  non  inferiore  a
dirigente  superiore,   in   servizio   preferibilmente   presso   il
Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta da: 
      a) due funzionari della Polizia  di  Stato  con  qualifica  non
inferiore a commissario capo; 
      b) due docenti di scuola secondaria di II grado; 
      c) un esperto in lingua inglese; 
      d) un funzionario tecnico della Polizia di Stato,  appartenente
al ruolo dei fisici - settore telematica con qualifica non  inferiore
a commissario capo tecnico. 
    2. Per l'incarico di Presidente  della  commissione  puo'  essere
nominato anche un funzionario della Polizia di  Stato  con  qualifica
non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza  da  non
oltre un quinquennio dalla data del presente bando. 
    3. Almeno un terzo del numero dei  componenti  della  commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
    4. Un funzionario  della  Polizia  di  Stato  con  qualifica  non
superiore a commissario capo,  in  servizio  presso  il  Dipartimento
della pubblica sicurezza, svolge  le  funzioni  di  segretario  della
commissione. 
    5. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1  o  con  provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei  componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per
i titolari. 
    6. Alla commissione  possono  essere  aggregati  membri  aggiunti
esperti per  le  finalita'  connesse  allo  svolgimento  della  prova
scritta d'esame in lingua tedesca. 
                               Art. 8 
 
                        Prova d'esame scritta 
 
    1.  La  prova  d'esame  scritta  consiste  nel  rispondere  a  un
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla. Il
predetto questionario verte su argomenti di cultura  generale,  sulle
materie di cui  all'art.  13,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, nonche' sull'accertamento di  un
sufficiente livello  di  conoscenza  della  lingua  inglese  e  delle
apparecchiature e applicazioni informatiche piu'  diffuse,  in  linea
con gli standard europei. 
    2. In sede  d'esame  a  ciascun  candidato  viene  consegnato  un
questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. «random») da  un
apposito  programma  informatico,  sulla  base  di  una  banca   dati
pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it almeno  venti
giorni prima che abbia inizio la fase della prova scritta. 
    3.  La  commissione  esaminatrice  stabilisce  preventivamente  i
criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo
punteggio, nonche' la durata e  le  modalita'  di  svolgimento  della
prova. 
    4. La correzione delle risposte ai questionari  e  l'attribuzione
del relativo punteggio sono effettuati tramite  sistema  informatico,
utilizzando apparecchiature a lettura ottica.  La  prova  si  intende
superata se il candidato riporta una votazione non  inferiore  a  sei
decimi (6/10). L'esito provvisorio della prova  scritta,  non  appena
disponibile,  e'  consultabile  dai  candidati  interessati   tramite
l'accesso al suddetto sito istituzionale. 
    5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, oppure  mettersi  in  relazione  con
altri,  salvo  che  con  gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della commissione esaminatrice. Non e' inoltre  consentito
usare   telefoni   cellulari,   apparati   radio    ricetrasmittenti,
calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico,  informatico  o
telematico. E' vietato, altresi', copiare  le  risposte,  portare  al
seguito  penne,  matite,  carta  da  scrivere,   appunti,   libri   e
pubblicazioni di qualsiasi genere, nonche'  violare  le  prescrizioni
impartite dalla  commissione  esaminatrice  prima  dell'inizio  della
prova scritta d'esame  e  quelle  che  saranno  pubblicate  sul  sito
istituzionale   prima   dello   svolgimento   della   prova   stessa.
L'inosservanza delle predette prescrizioni comporta l'esclusione  dal
concorso. 
    6. Per sostenere la prova d'esame scritta  i  candidati  dovranno
presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» n. 93 del 25 novembre 2022,  muniti  di  un  valido  documento
d'identita' e, per agevolare le procedure  d'accesso,  della  tessera
sanitaria su supporto magnetico. 
    7. La pubblicazione di cui al comma 6 ha valore  di  notifica,  a
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 
    8. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per sostenere la prova  d'esame  sono  esclusi  di
diritto dal concorso. 
    9. La commissione esaminatrice o, nei casi di  cui  all'art.  53,
comma 4, del decreto del Ministro dell'interno n. 129  del  2005,  il
Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui  al
presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti. 
                               Art. 9 
 
                   Graduatoria della prova scritta 
 
    1. Terminata la fase della prova d'esame scritta, la  commissione
esaminatrice  forma  una   graduatoria   che   riporta,   in   ordine
decrescente, la votazione conseguita da ciascun candidato. 
                               Art. 10 
 
Convocazioni  all'accertamento   dell'efficienza   fisica   ed   agli
              accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
 
    1. Saranno convocati all'accertamento dell'efficienza fisica,  in
base all'ordine decrescente delle graduatorie di  cui  al  precedente
art. 9, i primi 2.400 candidati risultati idonei alla  prova  d'esame
scritta, tenuto conto delle riserve di cui all'art.  2  del  presente
bando limitatamente  ai  candidati  bilingui  risultati  idonei  alla
medesima prova. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero,  tutti  i
candidati che, alla prova scritta,  abbiano  riportato  un  punteggio
uguale a quello dell'ultimo convocato. 
    2. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei  durante  la
fase degli accertamenti psico-fisici ed  attitudinali  prescritti  si
prospettasse insufficiente a coprire il  totale  dei  posti  banditi,
l'amministrazione potra' convocare  all'accertamento  dell'efficienza
fisica e ai successivi accertamenti ulteriori aliquote  di  candidati
idonei alla prova scritta,  rispettando  l'ordine  decrescente  della
graduatoria. 
                               Art. 11 
 
                     Prova di efficienza fisica 
 
    1. I candidati indicati nell'art. 10 saranno convocati per essere
sottoposti  alla  prova  di  efficienza  fisica  ed   al   successivo
accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale, in base
al  calendario  che   sara'   pubblicato   sul   sito   istituzionale
www.poliziadistato.it il  17  gennaio  2023.  Tale  pubblicazione  ha
valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei  candidati
interessati. 
    2. La commissione per le prove di efficienza fisica  e'  composta
da un dirigente della Polizia  di  Stato,  che  la  presiede,  da  un
appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, nonche'
da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato  «Fiamme
Oro» con qualifica di coordinatore di settore sportivo o di direttore
tecnico. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente  al
ruolo degli ispettori o degli  ispettori  tecnici  della  Polizia  di
Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione  civile
dell'interno, in  servizio  presso  il  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza. 
    3. Ai  fini  dello  svolgimento  della  verifica  dell'efficienza
fisica, i candidati convocati sono sottoposti agli esercizi  ginnici,
da superare in sequenza, sotto specificati: 
 
=====================================================================
|       Prova       |   Uomini   |   Donne   |         Note         |
+===================+============+===========+======================+
|                   | Tempo max  | Tempo max |                      |
|   Corsa 1000 m.   |   3'55''   |  4'55''   |          /           |
+-------------------+------------+-----------+----------------------+
|   Salto in alto   |  1,20 m    |  1,00 m   |   Max 3 tentativi    |
+-------------------+------------+-----------+----------------------+
| Piegamenti sulle  |            |           |  Tempo max 2' senza  |
|      braccia      |   n. 15    |   n. 10   |     interruzioni     |
+-------------------+------------+-----------+----------------------+
 
    4. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi
ginnici determina l'esclusione dal concorso per inidoneita', disposta
con decreto motivato del Capo  della  Polizia  -  direttore  generale
della pubblica sicurezza. 
    5.  I  candidati  devono  presentarsi  alle  suddette  prove   di
efficienza fisica muniti di idoneo abbigliamento  sportivo  e  di  un
documento di riconoscimento valido e devono  consegnare,  a  pena  di
esclusione  dal  concorso,  un  certificato  di  idoneita'   sportiva
agonistica per l'atletica leggera, in doppio originale,  conforme  al
decreto del Ministro della sanita' del 18 febbraio 1982, e successive
modificazioni, rilasciato da  medici  appartenenti  alla  Federazione
medico sportiva italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche
o private convenzionate, in  cui  esercitino  medici  specialisti  in
«medicina dello sport». 
    6. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per la prova di efficienza fisica sono esclusi  di
diritto dal concorso,  ad  eccezione  di  coloro  che,  per  gravi  e
documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi   ultimi
candidati  saranno  ammessi  ad  una  seduta  appositamente   fissata
nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo  svolgimento
degli accertamenti stessi. 
                               Art. 12 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I concorrenti che abbiano  superato  la  prova  di  efficienza
fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di
una commissione  composta  da  un  Primo  dirigente  medico,  che  la
presiede, e da quattro medici principali della Polizia di  Stato.  Le
funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte  da  un
appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della
Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    2. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali   e   di
laboratorio. 
    3. All'atto  della  presentazione  ai  predetti  accertamenti,  i
candidati devono esibire un documento di riconoscimento in  corso  di
validita'  e,  a  pena  di  esclusione,  la  seguente  documentazione
sanitaria, recante data non anteriore  a  tre  mesi  a  quella  della
relativa presentazione: 
      a) certificato anamnestico,  come  da  fac-simile  in  allegato
(allegato 1), sottoscritto dal medico di cui all'art.  25,  comma  4,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive  modificazioni,  e
dall'interessato,  con  particolare   riferimento   alle   infermita'
pregresse o attuali.  In  proposito,  il  candidato  potra'  produrre
accertamenti clinici o  strumentali  ritenuti  utili  ai  fini  della
valutazione medico-legale; 
      b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica  o  accreditata  con  il
S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N., con  l'indicazione  del  codice
identificativo regionale: 
        1) esame emocromocitometrico con formula; 
        2) esame chimico e microscopico delle urine; 
        3) creatininemia; 
        4) gamma GT; 
        5) glicemia; 
        6) GOT (AST); 
        7) GPT (ALT); 
        8) HbsAg; 
        9) Anti HbsAg; 
        10) Anti Hbc; 
        11) Anti HCV; 
        12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test. 
    4. La commissione puo' inoltre disporre,  ai  fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari, ritenuti utili. 
    5. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      a) sana e robusta costituzione fisica; 
      b)  composizione  corporea:   percentuale   di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore  al  12  per
cento e non superiore al 30 per  cento  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
      c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per  i  candidati  di
sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
      d) massa metabolicamente attiva:  percentuale  di  massa  magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento  per  i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento  per  le
candidate di sesso femminile; 
      e) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5  decimi  nell'occhio
che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per  ciascun  occhio  per
una correzione massima complessiva di una diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
    6. Costituiscono altresi' cause di inidoneita', per  l'assunzione
nella  Polizia  di  Stato,  imperfezioni  e  infermita',  nonche'  le
alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore  dei  candidati,  quali
tatuaggi e  altre  alterazioni  permanenti  dell'aspetto  fisico  non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se  visibili,
in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto  riguardo
alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano  deturpanti
o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al
decoro della funzione  degli  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato;
costituiscono, inoltre, cause di inidoneita' l'uso anche saltuario od
occasionale di sostanze psicoattive  (droghe  naturali/sintetiche)  e
l'abuso di alcool, attuali o pregressi. 
    7. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - direttore generale  della  pubblica
sicurezza. Si applicano in proposito le disposizioni di cui  all'art.
3, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 95 del 2017, e  successive
modificazioni. 
    8. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per  i  predetti  accertamenti  psico-fisici  sono
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e  documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata
nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo  svolgimento
degli accertamenti stessi. 
                               Art. 13 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici di
cui all'art. 12 sono sottoposti  agli  accertamenti  attitudinali  da
parte di una commissione di selettori composta da un dirigente  della
carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato,  appartenente
al ruolo degli psicologi, che la presiede, e  da  quattro  funzionari
della Polizia di Stato,  con  qualifica  non  superiore  a  direttore
tecnico superiore del ruolo psicologi della carriera  dei  funzionari
tecnici di polizia. Le funzioni di segretario della commissione  sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli  ispettori
tecnici della  Polizia  di  Stato  o  da  un  appartenente  ai  ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    2.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  ad  accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti  connessi  con
l'attivita'  propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da  rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti  pubblici  o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati  con
decreto, nonche' in un colloquio con  un  componente  della  suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso  in  cui  i  test
siano risultati positivi ma  il  colloquio  sia  risultato  negativo,
quest'ultimo e' ripetuto in sede collegiale. All'esito  delle  prove,
la commissione si esprime sull'idoneita' del candidato. 
    3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle  qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato. Si applicano  in  proposito  le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto  legislativo
n. 95 del 2017, e successive modificazioni. 
    4. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per  i  suddetti  accertamenti  attitudinali  sono
esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi
e documentati motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi  ultimi
candidati  saranno  ammessi  ad   una   seduta   successiva   fissata
nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo  svolgimento
degli accertamenti stessi. 
                               Art. 14 
 
Produzione della documentazione inerente alle riserve di posti  e  ai
        titoli di preferenza ai fini della graduatoria finale 
 
    1.  Entro  il  termine   perentorio   di   venti   giorni   dalla
pubblicazione, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it  -  della
graduatoria della prova  scritta  di  cui  all'art.  9,  i  candidati
riservatari dei posti  per  i  bilingui  dovranno  far  pervenire  al
Servizio concorsi, a pena del mancato riconoscimento  del  titolo  di
riserva, la dichiarazione sostitutiva resa in proposito ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,  alla  quale
puo' essere allegato il  prescritto  attestato  rilasciato  dall'ente
competente, eventualmente in possesso dei candidati (allegato 2). 
    2. Ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito, i
candidati che hanno superato la prova scritta devono far pervenire al
Servizio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni  dalla
data  di  pubblicazione  sul  sito  www.poliziadistato.it   -   della
graduatoria della prova scritta, a pena del mancato riconoscimento di
quei titoli, la documentazione attestante il possesso dei  titoli  di
preferenza gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso,
mediante dichiarazione sostitutiva, in presenza  dei  presupposti  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,  alla
quale possono essere allegati i  documenti  attestanti  i  titoli  in
copia dichiarata conforme all'originale, come da fac-simile (allegato
3). 
    3. La documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive indicate al
presente  articolo  dovranno  essere  trasmesse,  entro   i   termini
indicati,  via  pec  all'indirizzo  [email protected]   -
secondo le istruzioni pubblicate sul sito, con copia fronte/retro  di
un valido documento d'identita', in formato PDF. 
    4.  La  documentazione  trasmessa  oltre   i   termini   previsti
comportera' la mancata valutazione dei titoli. 
                               Art. 15 
 
    Graduatoria finale del concorso e dichiarazione dei vincitori 
 
    1. La commissione esaminatrice forma la  graduatoria  finale  del
concorso sommando, per ciascun candidato risultato idoneo alle  prove
e agli accertamenti di cui agli  articoli  precedenti,  il  punteggio
conseguito alla prova scritta d'esame, fatte  salve  la  riserva  dei
posti indicata all'art. 2 e, a parita' di  punteggio,  le  preferenze
previste dalle vigenti disposizioni. 
    2. Il decreto del Capo della Polizia - direttore  generale  della
pubblica sicurezza di approvazione della graduatoria di merito  e  di
dichiarazione dei vincitori e' pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed  e'  altresi'
consultabile sul sito istituzionale www.poliziadistato.it 
                               Art. 16 
 
           Ammissione dei vincitori al corso di formazione 
 
    1. I vincitori che non si presentano, senza giustificato  motivo,
nella sede  e  nel  termine  loro  assegnato  per  la  frequenza  del
prescritto corso di formazione sono dichiarati decaduti dalla  nomina
ed al loro posto  sono  chiamati  altri  candidati  idonei,  seguendo
l'ordine  della  graduatoria  finale  del  rispettivo  concorso.   Si
applicano le disposizioni dell'art. 3, comma 7-septies,  del  decreto
legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni. 
    2. Gli allievi agenti della Polizia  di  Stato,  al  termine  del
corso di formazione previsto, sono  assegnati  in  sedi  di  servizio
diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da  quelle
limitrofe. A tal fine, la Regione Siciliana e' considerata  limitrofa
alla Regione Calabria. 
    3. I candidati dichiarati vincitori dei posti  riservati  di  cui
all'art. 2 sono assegnati  ad  uffici  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano o che comunque abbiano competenza  sul  territorio  di  detta
provincia autonoma. 
                               Art. 17 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali  dei  candidati  sono  raccolti  e  trattati,
mediante  una  banca   dati   automatizzata   presso   il   Ministero
dell'interno -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza -  Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del  personale  della
Polizia di Stato - servizio concorsi,  per  le  ragioni  di  pubblico
interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni o
enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del  concorso,   alla
posizione giuridico-economica dei candidati, o  per  altre  finalita'
previste dalla legge. 
    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati
dall'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ovvero  oggetto  di
comunicazione   ad   altre   amministrazioni   pubbliche   competenti
all'adozione di conseguenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/679 RGDP
e dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 196/2003. 
    4. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
n. 2016/679,  nonche'  del  decreto  legislativo  n.  196/2003,  come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni  candidato  puo'
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica,   cancellazione   e   opposizione,   nei   casi   previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
n. 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno -  Dipartimento
della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali
e le politiche  del  personale  della  Polizia  di  Stato -  servizio
concorsi, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5. 
                               Art. 18 
 
        Diritto di accesso alla documentazione amministrativa 
 
    1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi  da
parte dei soggetti interessati, ai  sensi  della  normativa  vigente,
possono essere trasmesse -  mediante  posta  elettronica  certificata
(PEC) personalmente intestata all'interessato - ai seguenti indirizzi
pec: 
      [email protected]  -  per  istanze  attinenti  alla
procedura concorsuale, ai lavori  della  commissione  esaminatrice  e
della commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica; 
      [email protected] - per istanze attinenti
ai lavori della commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      [email protected] - per istanze
attinenti  ai  lavori  della   commissione   per   gli   accertamenti
attitudinali. 
                               Art. 19 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
    1. Il Capo della Polizia  -  direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,  nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 
                               Art. 20 
 
                          Avvertenze finali 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»,
ulteriori comunicazioni, provvedimenti  e  disposizioni  inerenti  al
presente bando di concorso sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati. 
    2. Il presente decreto e i  suoi  allegati,  che  ne  sono  parte
integrante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3.  Avverso   il   presente   decreto   e'   esperibile   ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  il  termine,  rispettivamente,  di
sessanta  e  di  centoventi  giorni  decorrente  dalla   data   della
pubblicazione del presente decreto. 
      Roma, 29 settembre 2022 
 
                                     Il Capo della Polizia            
                          Direttore generale della pubblica sicurezza 
                                            Giannini                  
                                                           Allegato 1 
 
   Certificato anamnestico da compilare a cura del medico curante 
     ai sensi dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 
    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE 
 SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
     (artt. 19, 40, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 
    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE 
 SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' DI COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 
       (artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *